ITALIA –
Con circolare n° 18 del 30/07/2014, il Ministero del Lavoro ha chiarito alcuni aspetti riguardanti l’applicazione dei contratti ogetto di parziale riforma nel D.L. 34/2014.
Tra queste, ci occupiamo del contratto di apprendistato e delle novità relative agli obblighi formativi.
In primo luogo, resta l’obbligo di redigere il PFI in forma scritta, seppur in forma sintetica (solo le competenze tecnico-professionali) e senza il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto.
In ogni caso il D.L. lascia liere le parti sociali di reintrodurre norme più stringenti, in sede di definizione dei CCNL.
La formazione di “base e trasversale”, viene dichiarata obbligatoria, ma solo in caso di presenza di offerta formativa pubblica delle Regioni.
Inoltre, e questa è forse l’unica vera novità del D.L. in termini di semplificazione e agevolazione per le imprese, il D.L. stabilisce l’obbligo, non derogabile in sede di contrattazione collettiva, in testa alle Regioni e/o Province Autonome, di comunicare con mezzi idonei, per il tramite dei prori uffici competenti, la modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, calendari e sedi competenti, entro 45 giorni dalla comunicazione di inizio rapporto di lavoro.
In mancanza di tale comunicazione, il datore di lavoro non può essere considerato responsabile della mancata formazione di base e, come tale, non può essere sanzionato.