ITALIA –

Il recente Accordo Stato Regioni n. 128 del 07/07/2016, ha disciplinato le nuove modalità con cui si possono erogare corsi di RSPP e ASPP ai sensi dell’art. 32 D. Lgs 81/08.
Tale accordo, tra gli altri, interviene anche per disciplinare e chiarire alcuni aspetti della formazione prevista dall’art. 37 D. Lgs 81/08.
Tra questi, si mantiene il riferimento all’obbligo di collaborazione con gli Organismi Paritetici (di seguito O.P.), mentre si sopprime il riferimento agli Enti Bilaterali (di seguito E.B.) quali soggetti legittimati a ricevere richieste di collaborazione per l’erogazione dei predetti corsi.
Ci preme chiarire innanzitutto, che la differenza tra i due soggetti, dapprima inesistenze per consuetudine interpretativa, è spiegata dalla definizione data dalle normative in cui vengono richiamati.
Nello specifico, l’art. 2 del D. Lgs 81/08, per i compiti di cui all’art. 51 del D.Lgs 81/08, definisce gli O.P. come: “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
Gli E.B. vengono invece richiamati dall’art. 2, lettera h) del D. Lgs 276/03 (Legge Biagi) che li definisce come: “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
Quindi, se per determinate attività permangono delle similitudini, la differenza prevalente tra i due consiste nel fatto che mentre gli O.P. nascono per la programmazione e sviluppo di attività, anche a carattere formativo, nell’ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro; gli E.B. si occupano di regolamentare aspetti legati al mercato del lavoro e contrattazione collettiva.
Altro aspetto distintivo è rappresentato dal fatto che gli E.B. prevedono una quota di contribuzione obbligatoria (alternativa al conferimento in busta paga), che viene detratta dalla retribuzione.
Compito del soggetto formatore, sia esso ente di formazione o datore di lavoro, deve essere quello di verificare preliminarmente l’attività svolta, desumibile dall’oggetto sociale che tali organismi hanno pubblico tramite i propri siti istituzionali.
Ne consegue che solo gli O.P. e, tra questi, solo quelli più rappresentativi sul piano nazionale, in quanto presenti sul territorio dove svolge l’attività il datore di lavoro e sottoscrittori del CCNL adottato dalla ditta richiedente, sono legittimati a ricevere richieste di collaborazione per la formazione di cui all’art. 37.
Giova infine ricordare che la circolare n. 37 del 08/06/2015, emessa dalla Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, chiarisce ulteriormente la cosiddetta “collaborazione” con gli O.P.
La circolare se da un lato ribadisce l’obbligo in testa al datore di lavoro di verificare il possesso dei requisiti, previsti dal D. Lgs 81/08 da parte dell’O.P., dall’altro ribadisce che non è prevista nessuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell’art. 37.
Su questo aspetto la circolare entra nel merito di alcuni “Uffici” che “applicano all’ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro senza la collaborazione di un organismo paritetico la sanzione per violazione dell’art. 37, c. 1 del D. Lgs 81/08 ritenendo la formazione non sufficiente ed adeguata”.
La circolare conclude questa aspetto ritenendo “che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all’attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e di conseguenza, laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37, ritenendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata”.
La domanda che spesso nasce spontanea è: se la legge non prevede alcuna sanzione per la mancata collaborazione con gli O.P., che senso ha perdere tempo a effettuare le verifiche di cui sopra?
La risposta è contenuta nello stesso Accordo 128 del 07/07/2016 che, nel riformare parzialmente le modalità di collaborazione, lasciano inalterato l’obbligo di effettuarle con gli O.P.
Le conseguenze di una omessa richiesta di collaborazione non sono preventivabili e soprattutto, cambiano da una provincia all’altra, in base alle disposizioni impartite dalle Direzioni Provinciali e dall’interpretazione dell’Ispettore di turno.