ITALIA –

Il recente Accordo Stato Regioni n. 128 del 07/07/2016, ha disciplinato le nuove modalità con cui si possono erogare corsi di RSPP e ASPP ai sensi dell’art. 32 D. Lgs 81/08.
Tale accordo, tra gli altri, interviene anche per disciplinare e chiarire alcuni aspetti della formazione prevista dall’art. 37 D. Lgs 81/08.
Tra questi, si mantiene il riferimento all’obbligo di collaborazione con gli Organismi Paritetici (di seguito O.P.), mentre si sopprime il riferimento agli Enti Bilaterali (di seguito E.B.) quali soggetti legittimati a ricevere richieste di collaborazione per l’erogazione dei predetti corsi.
Ci preme chiarire innanzitutto, che la differenza tra i due soggetti, dapprima inesistenze per consuetudine interpretativa, è spiegata dalla definizione data dalle normative in cui vengono richiamati.
Nello specifico, l’art. 2 del D. Lgs 81/08, per i compiti di cui all’art. 51 del D.Lgs 81/08, definisce gli O.P. come: “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia, ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
Gli E.B. vengono invece richiamati dall’art. 2, lettera h) del D. Lgs 276/03 (Legge Biagi) che li definisce come: “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.
Quindi, se per determinate attività permangono delle similitudini, la differenza prevalente tra i due consiste nel fatto che mentre gli O.P. nascono per la programmazione e sviluppo di attività, anche a carattere formativo, nell’ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro; gli E.B. si occupano di regolamentare aspetti legati al mercato del lavoro e contrattazione collettiva.
Altro aspetto distintivo è rappresentato dal fatto che gli E.B. prevedono una quota di contribuzione obbligatoria (alternativa al conferimento in busta paga), che viene detratta dalla retribuzione.
Compito del soggetto formatore, sia esso ente di formazione o datore di lavoro, deve essere quello di verificare preliminarmente l’attività svolta, desumibile dall’oggetto sociale che tali organismi hanno pubblico tramite i propri siti istituzionali.
Ne consegue che solo gli O.P. e, tra questi, solo quelli più rappresentativi sul piano nazionale, in quanto presenti sul territorio dove svolge l’attività il datore di lavoro e sottoscrittori del CCNL adottato dalla ditta richiedente, sono legittimati a ricevere richieste di collaborazione per la formazione di cui all’art. 37.
Giova infine ricordare che la circolare n. 37 del 08/06/2015, emessa dalla Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, chiarisce ulteriormente la cosiddetta “collaborazione” con gli O.P.
La circolare se da un lato ribadisce l’obbligo in testa al datore di lavoro di verificare il possesso dei requisiti, previsti dal D. Lgs 81/08 da parte dell’O.P., dall’altro ribadisce che non è prevista nessuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell’art. 37.
Su questo aspetto la circolare entra nel merito di alcuni “Uffici” che “applicano all’ipotesi di formazione impartita dal datore di lavoro senza la collaborazione di un organismo paritetico la sanzione per violazione dell’art. 37, c. 1 del D. Lgs 81/08 ritenendo la formazione non sufficiente ed adeguata”.
La circolare conclude questa aspetto ritenendo “che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all’attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici, ove presenti, quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e di conseguenza, laddove un datore di lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un organismo paritetico non può essere sanzionato, anche per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al combinato disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37, ritenendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata”.
La domanda che spesso nasce spontanea è: se la legge non prevede alcuna sanzione per la mancata collaborazione con gli O.P., che senso ha perdere tempo a effettuare le verifiche di cui sopra?
La risposta è contenuta nello stesso Accordo 128 del 07/07/2016 che, nel riformare parzialmente le modalità di collaborazione, lasciano inalterato l’obbligo di effettuarle con gli O.P.
Le conseguenze di una omessa richiesta di collaborazione non sono preventivabili e soprattutto, cambiano da una provincia all’altra, in base alle disposizioni impartite dalle Direzioni Provinciali e dall’interpretazione dell’Ispettore di turno.

ITALIA –

Pubblicato in GURI il testo dell’Accordo che disciplina le modalità di svolgimento dei corsi per l’abilitazione al ruolo di RSPP-ASPP previsto dall’art. 32 del D. Lgs 81/08.
Tale Accordo, che abroga il precedente del 26 gennaio 2006, stabilisce inoltre chiarimenti importanti in materia di formazione dei DL ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs 81/08, dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/08.

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SICILIA –

Si sono conclusi con successo i corsi a valere sul progetto INNOVAZIONE RIQUALIFICAZIONE & SICUREZZA, acronimo I.R.S. 1-2015, realizzato da Consulenza & Comunicazione snc, in qualità di proponente ed attuatore e finanziato da Fonarcom a valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico 1/2014 4° finestra, con codice progetto: S-22107.
Consulenza & Comunicazione snc ha gestito l’intero progetto.
Nella pagina “PROGETTI”, abbiamo pubblicato la scheda riassuntiva del piano e il report del monitoraggio qualitativo.

ITALIA –

Si sono conclusi con successo i corsi a valere sul progetto GRUPPO TECNIS IN FORMAZIONE, realizzato da Consulenza & Comunicazione snc, in qualità di proponente ed attuatore  e finanziato da Fonarcom a valere sulle risorse del conto di rete, con codice progetto DLA18200-001.
Consulenza & Comunicazione snc ha gestito l’intero progetto.
Nella pagina “PROGETTI”, abbiamo pubblicato la scheda riassuntiva del piano.

SICILIA –

CONSULENZA & COMUNICAZIONE SNC è lieta di comunicare la partenza del progetto “FORMAZIONE TUTOR”, che prevede l’erogazione della formazione obbligatoria di base e trasversale per la figura del tutor aziendale prevista dai contratti di apprendistato.
Il progetto parte dall’analisi delle normative nazionali e regionali in materia. Com’è noto, il D. Lgs. 167/11, demanda esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale o ad accordi interconfederali il compito di disciplinare l’apprendistato, compresi gli aspetti formativi di quello professionalizzante (la forma più diffusa che abbraccia la platea di giovani under 30 che devono imparare un mestiere).
Il 20/02/2014, sono state emanate le “Linee Guida Nazionali per la disciplina del contratto di Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere-Deliberazione della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 76 del 28/06/13 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 9/08/13”; il testo definisce durata, modalità e aree tematiche da trattare per gli adempimenti obbligatori della formazione di base e trasversale. A queste si è armonizzata la Regione Sicilia con l’Avviso 1-2015 Assessorato Lavoro “Ampliamento e aggiornamento del Catalogo dell’Offerta Formativa Regionale per l’Apprendistato Professionalizzante (COFAP) e modalità di richiesta del voucher formativo”, approvato con DDG 1331 del 02/04/2015, le cui novità più importanti sono:

1) obbligatorietà della formazione base e trasversale, tramite offerta pubblica (nei limiti delle risorse disponibili);

2) introduzione della modalità a sportello, con finestre temporali trimestrali;

3) definizione delle materie da trattare, per la partecipazione degli apprendisti ai corsi esterni;

4) applicazione delle nuove disposizioni agli assunti successivamente alla pubblicazione del nuovo catalogo;

5) obbligo di partecipazione alle azioni formative proposte dal nuovo catalogo, entro sei mesi dall’assunzione;

6) possibilità di realizzare internamente all’azienda la formazione di base e trasversale.

Il problema operativo dell’utilizzo dei voucher regionali, è rappresentato da questi aspetti:

– la richiesta al COFAP, se non finanziata, fa salvo il datore di lavoro solo fino alla successiva finestra;

– la mancata richiesta entro i primi sei mesi dall’assunzione rende impossibile l’assolvimento dell’obbligo di formazione, con tutte le conseguenze del caso;

– la formazione tramite COFAP è estremamente complessa e rigida (sia sotto il profilo dei tempi di erogazione della formazione, che delle modalità didattiche e delle assenze massime consentite).

Il progetto “FORMAZIONE TUTOR” è l’unica alternativa per le ditte che non hanno attivato o non vogliono attivare il COFAP, per una delle motivazioni sopramenzionate, per adempiere agli obblighi di formazione obbligatoria previsti dal contratto di apprendistato.
Il corso, erogato da Consulenza & Comunicazione snc, ed in possesso dei titoli di legge, in quanto ente accreditato presso la Regione Sicilia, prevede una durata di 24 ore.
Il corso rilascia attestati con valore di legge, ai sensi del predetto Avviso Pubblico 1-2015 e dell’Accordo Quadro Regione Sicilia per l’apprendistato professionalizzante del 14/04/2012.
Per poter partecipare al progetto, sarà necessaria l’adesione della ditta a FONARCOM e contestuale adesione al conto di rete CONSULENZA & COMUNICAZIONE.
Nel corso nel progetto in questione, i tutor (che possono essere gli stessi titolari) saranno guidati anche alla stesura del piano formativo individuale e del libretto formativo per la registrazione della formazione tecnico-professionale.

Per qualsiasi informazione, contattate il resp. di progetto Dott. Vittorio Bella, al 3939152003, oppure scrivete a: bella@consulenzaecomunicazione.it

SICILIA –

Con D.A. 2509/13 del 30/12/2013, pubblicato sulla GURS n. 4 parte I del 24/01/2014, E’ stato istituito l’Elenco regionale dei soggetti formatori per la sicurezza, ai sensi del D.A. 1619 del 08/08/2012.
Quest’ultimo ha disciplinato i requisiti che ciascun soggetto che eroga formazione prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 deve dimostrare, pena l’invalidità della formazione stessa.
L’Elenco, viene periodicamente aggiornato sulla base delle richieste di Enti di formazione, OPP, Enti bilaterali, autorizzati ad erogare corsi in materia di salute e sicurezza.
CONSULENZA & COMUNICAZIONE SNC E’ ISCRITTA IN ELENCO, con codice ID: CT_024, per la formazione in tutti i macrosettori ATECO di cui all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Gli elenchi sono consultabili e scaricabili dal sito dell’Assessorato Salute Regione Sicilia, sezione “aree tematiche”, sottosezione elenco dei soggetti formatori“.

ITALIA –

Con circolare n° 18 del 30/07/2014, il Ministero del Lavoro ha chiarito alcuni aspetti riguardanti l’applicazione dei contratti ogetto di parziale riforma nel D.L. 34/2014.
Tra queste, ci occupiamo del contratto di apprendistato e delle novità relative agli obblighi formativi.
In primo luogo, resta l’obbligo di redigere il PFI in forma scritta, seppur in forma sintetica (solo le competenze tecnico-professionali) e senza il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto.
In ogni caso il D.L. lascia liere le parti sociali di reintrodurre norme più stringenti, in sede di definizione dei CCNL.
La formazione di “base e trasversale”, viene dichiarata obbligatoria, ma solo in caso di presenza di offerta formativa pubblica delle Regioni.
Inoltre, e questa è forse l’unica vera novità del D.L. in termini di semplificazione e agevolazione per le imprese, il D.L. stabilisce l’obbligo, non derogabile in sede di contrattazione collettiva, in testa alle Regioni e/o Province Autonome, di comunicare con mezzi idonei, per il tramite dei prori uffici competenti, la modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, calendari e sedi competenti, entro 45 giorni dalla comunicazione di inizio rapporto di lavoro.
In mancanza di tale comunicazione, il datore di lavoro non può essere considerato responsabile della mancata formazione di base e, come tale, non può essere sanzionato.

1412184111_Circolare_MLPS_30_luglio_2014

ITALIA –A partire dal 1° Luglio 2014 è operativo il nuovo regolamento comunitario sugli aiuti di stato, di conseguenza il reg. 800/2008 viene abrogato.
Cosa cambia:- scende l’intensità massima di aiuto dall’80% al 70%;

– non si può utilizzare il nuovo regolamento per finanziare la formazione obbligatoria;

– non esiste più la differenza tra formazione generale e specifica.

Di conseguenza le imprese che vogliono finanziare la formazione obbligatoria, dovranno necessariamente utilizzare il reg. 1407/2013 (c.d. “De Minimis”).
Si allega scheda descrittiva pubblicata dal fondo Fonarcom, con riepilogati i principali adempimenti.

1406538023_CIRCOLARE 1-14 del 25-07-14

ITALIA –E’ stato pubblicato il D. Lgs 167/11 (testo unico sull’apprendistato), con le modifiche in trodotte dal D.L. 34/2014.
Poche le novità sostanziali, per lo più legate ad ipotetiche comunicazioni da parte delle Regioni sulle modalità di svolgimento della formazione esterna, o semplificazioni sulla redazione del Piano formativo individuale.

1402913884_Testo Unico Apprendistato con modifiche DL 34 2014

A partire dal 02/05/2014, i numeri di telefono e fax di Consulenza & Comunicazione cambiano.

Il nuovo numero cui fare riferimento è: +39 095930136